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Marchio collettivo “Qualità Partenio”, ecco il regolamento

Pubblicato in data: 29/4/2013 alle ore:22:15 • Categoria: AttualitàStampa Articolo

REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“QUALITA’ PARTENIO”

Premessa

L’Ente Parco Regionale del Partenio nell’ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto delle norme in vigore intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel proprio territorio attraverso al creazione di un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 2570 del Codice civile e del Reg. CE 40/94.

Il Marchio è proposto con l’obiettivo di contraddistinguere le produzioni di qualità e garantire l’origine e la natura di determinati prodotti, merci o servizi, attraverso la certificazione e un sistema di controllo.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1.Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato “Qualità Partenio” di cui è titolare l’Ente Parco Regionale del Partenio in seguito indicato semplicemente come “Ente Parco”.

Di tale marchio, che si allega al presente Regolamento, l’Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 – Finalità del marchio

La finalità del marchio collettivo “Qualità Partenio” è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che sono realizzati all’interno della zona geografica identificata dal marchio stesso e che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell’area. In particolare il marchio è istituito al fine di:

– consentire la promozione del territorio e dei suoi prodotti;

– salvaguardare il patrimonio tradizionale, le produzioni tipiche e l’artigianato locale;

– incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio e con le sue esigenze di conservazione;

– promuovere la commercializzazione e il consumo dei prodotti tipici e tradizionali locali contribuendo alla conservazione della biodiversità del territorio;

– incentivare l’imprenditoria e l’economia locale;

– consentire ai consumatori una immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell’area;

– valorizzare l’immagine del prodotto attraverso il marchio nelle aree di produzione e consumo garantendo un maggiore valore aggiunto ai produttori conferenti nonché nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente;

– aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;

– garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l’accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;

– semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un’immagine unitaria che l’utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell’offerta del territorio denominata “Qualità Partenio”.

Articolo 3 – Prodotti e servizi per i quali è possibile richiedere la concessione dell’uso del marchio

1. L’Ente Parco intende pertanto promuovere le produzioni ed i servizi come individuati di seguito:

AGROALIMENTARE TIPICO

• Torrone

• Funghi, tartufi e prodotti del sottobosco

• Castagne

• Nocciole

• Insaccati, salumi

• Prodotti lattiero – caseari

• Vino, liquori e distillati

• olio

• Frutta, ortaggi, cereali e trasformati

• Miele

• Pane, prodotti da forno e paste alimentari

ARTIGIANATO TIPICO

• Oggettistica tipica in legno

• Oggettistica in ceramica e terracotta

• Oggetti e arredi in materiali da intreccio

• Prodotti manifatturieri tipici realizzati in ferro battuto ed altri materiali metallici

quali rame, bronzo, etc.

• Prodotti manifatturieri da filati: merletti, trine, pizzi e ricami

SETTORE TURISTICO

• Servizi di ristorazione, agriturismi, alberghieri ed extra alberghieri;

• Servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale;

• Servizi di animazione territoriale e turistica;

• Servizi del settore agricolo;

• Servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari ed artigianato locale.

Tali prodotti e servizi devono essere presenti sul territorio rientrante nell’area del Parco del Partenio e nelle aree contigue (come indicate nel Piano del Parco Regionale del Partenio). In ogni caso la Commissione valuterà di volta in volta le specifiche “eccellenze” che richiederanno l’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” prodotte nei paesi limitrofi a quelli del Parco.

Articolo 4 – Soggetti che possono richiedere la concessione dell’uso del marchio

Possono richiedere la concessione dell’uso del marchio “Qualità Partenio”:

– imprese agricole in forma individuale o associata;

– imprese forestali in forma individuale o associata;

– impresa agroalimentare in forma individuale o associata;

– imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata;

-imprese artigiane in forma individuale o associata;

– cooperative;

– consorzi;

– associazioni;

Il marchio “Qualità Partenio” può essere richiesto anche per prodotti già registrati ai sensi del Reg. CEE 510/2006 che riguardano:

– denominazione di origine protetta (DOP)

– indicazione geografica protetta (IGP)

Tali imprese o associazioni devono soddisfare le seguenti condizioni per l’iscrizione nell’apposito Registro:

– devono avere sede e svolgere la propria attività all’interno dei comuni ricadenti nel perimetro dell’area protetta e nelle aree contigue. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni o i servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle dalle unità locali ricadenti nell’area Parco (In ogni caso la Commissione valuterà le “eccellenze” che richiederanno l’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” prodotte nei paesi limitrofi a quelli del Parco).

– devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;

– avere l’iscrizione alla Camera di Commercio e dell’Artigianato;

– possedere la Partita Iva e/o Codice Fiscale

Per ottenere la licenza d’uso del Marchio “Qualità Partenio” occorre presentare apposita domanda (come da fac-simile allegato), corredata dai seguenti documenti:

a) una relazione da cui risulti la descrizione dell’attività svolta (sede, oggetto, amministratore, soci);

b) una relazione da cui risulti l’origine, la tipicità e la qualità del prodotto o servizio che si intende certificare specificando, quindi, le caratteristiche qualitative e la tracciabilità del prodotto e nel caso di lavorazione e trasformazione, anche gli ingredienti utilizzati; la relazione dovrà contenere anche connotati di provenienza che dimostrino rapporti di relazioni di forniture e scambi di conoscenza;

c) una dichiarazione dalla quale risulti l’obbligo ad utilizzare il marchio solo in relazione ai prodotti per i quali si chiede la licenza;

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 30/06/20003 D.Lgl. 196 e s.m.i.)

Le aziende devono inoltre dimostrare di possedere negli ultimi cinque anni i seguenti condizioni:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a 3 anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VII (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persone a scopo di estorsione, rapina;

c) non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici-ambientali secondo le disposizioni vigenti;

d) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio Decreto 16/03/1942 n. 267;

e) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

Tutti i requisiti sopra specificati verranno autocertificati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

La Commissione di gestione di cui al successivo articolo 5 si riserva, in ogni caso, di verificare l’effettivo possesso dei requisiti stessi.

Articolo 5 – Commissione di gestione- funzioni e composizioni

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso l’Ente Parco, una Commissione di gestione composta da cinque membri:

– il Presidente dell’Ente Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;

– il Responsabile coordinatore del marchio, nominato all’atto dell’approvazione del seguente regolamento;

– due componenti;

– un rappresentante delle attività produttive presenti nel territorio del Parco.

La Commissione viene nominata dal Presidente del Parco del Partenio con proprio Decreto e dura in carica 3 anni.

2. La Commissione:

– verifica la documentazione fornita dalle aziende;

– sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d’uso;

– stipula apposita convenzione tra beneficiario e Ente Parco per il corretto utilizzo del marchio “Qualità Partenio”;

– esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all’uso del marchio da parte dell’impresa;

– prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento delle norme del presente Regolamento ed individua,eventualmente, la possibilità di approvare singoli e specifici disciplinari di settore;

– coordina e svolge l’attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare;

– Le decisioni della Commissione di gestione per la concessione dell’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” sono insindacabili;

Art. 6 – Funzionamento della Commissione:

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in riferimento alle richieste di concessione dell’utilizzo del Marchio.

2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all’inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri.

3- Ordine del giorno

– Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni;

– In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all’ordine del giorno;

4 – Deliberazioni

– Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante;

– Gli eventuali esperti di cui di cui al successivo articolo hanno esclusivamente funzioni di consultazione;

– Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

Articolo 7 – Apporto specialistico di esperti

1.Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti, interpellati all’occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.

Tali soggetti avranno il compito di:

– formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;

– fornire indicazioni sul packaging dei prodotti/merci e indicazioni grafiche sulle dimensioni e sull’apposizione del marchio nei servizi.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO

Articolo 8 – Rilascio e durata della concessione

1.L’accesso all’uso del marchio, concesso dalla Commissione di gestione, avviene secondo il seguente iter procedurale:

• presentazione della domanda di concessione dell’uso del marchio con relativa documentazione da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d’accesso necessari;

• realizzazione dell’istruttoria da parte della Commissione, della domanda presentata tramite verifica della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente

• eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;

• espressione della valutazione circa l’idoneità amministrativa del richiedente;

• Decreto di concessione all’uso del marchio da parte del Presidente dell’Ente Parco;

• stipula di apposita convenzione tra il beneficiario del marchio e l’Ente Parco, per la disciplina dell’uso del marchio stesso.

2.La durata della concessione d’uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula della Convenzione ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione. Nelle more dell’espletamento dell’iter procedurale per la riconferma della concessione;

3.In caso di recesso da parte del beneficiario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all’Ente Parco. L’Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest’ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.

Articolo 9 – Patrocini

In occasione di convegni, iniziative eno-gastronomiche culturali, spettacoli ed attività svolte da Enti o Associazioni del territorio, compatibilmente con le finalità del Parco, può essere concesso il patrocinio gratuito sotto forma di uso del marchio, purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

Articolo 10 – Attività di promozione ed informazione

Il Parco pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Regolamento.

Articolo 11 – Convenzione

1.Le imprese sottoscrivono con l’Ente Parco una convenzione, della durata di anni tre, da cui risulta:

– l’impegno a comunicare all’Ente Parco l’eventuale perdita dei requisiti;

– l’impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall’Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportuno;

– al momento della stipula della convenzione le imprese dovranno versare la quota annua di euro 300 che servirà alla contribuzione delle spese connesse alla concessione del Marchio e alle relative procedure di verifica e di controllo;

Articolo 12 – Sorveglianza e controllo

1.A garanzia del corretto impiego del marchio, l’Ente Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei processi dando mandato alla Commissione di procedere in conformità per quanto di competenza.

2.I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

3.La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

4.Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l’impresa autocertifica all’atto della presentazione della domanda di concessione d’uso del marchio e tutti gli impegni che l’impresa prende nei confronti dell’Ente Parco Regionale del Partenio in relazione all’uso del marchio.

Articolo 13 – Segnalazione di violazioni

1.Qualora la Commissione constati che un’impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente Regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2.Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell’Ente Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori/erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

3.Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

4.La Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.

Articolo 14 – Organi di controllo

1.La Commissione si potrà avvalere, per l’effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con i quali stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento. Gli enti di certificazione coinvolti dovranno:

– effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell’impresa degli specifici requisiti;

– redigere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione.

2.Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie. Tale elenco viene inviato, all’atto dell’emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.

3.Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche grafiche allegate al provvedimento di concessione del marchio.

4.Nell’ambito dei controlli si provvederà all’eventuale segnalazione anche agli organi competenti per le irregolarità rilevate.

5.L’utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.

SANZIONI

Articolo 15 – Uso non autorizzato del marchio

1.Eventuali abusi nell’uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell’apposito registro saranno perseguiti a norma di legge;

2.Nel caso in cui, in un’azienda cui sia stato concesso l’uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l’imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell’illecito, specificate nei commi seguenti;

3. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:

– mancato rispetto delle indicazioni fissate dall’Ente Parco in merito all’utilizzazione del marchio nell’ambito commerciale;

– false documentazioni predisposte nell’ambito delle attività di autocontrollo previste all’interno del presente Regolamento;

– false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d’uso del marchio.

4.La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:

– al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;

– l’azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all’interno del medesimo comma;

– l’azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:

– pubblicità ingannevole;

– mancato rispetto della normativa;

– frode;

– uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;

– ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell’ambito del presente regolamento d’uso.

5) Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento l’Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all’immagine dell’Ente.

Articolo 16 – Controversie

In caso di controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Avellino.

Articolo 17 – Norma transitoria

1.L’Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio insindacabile, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell’uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

Tutti i risultati ottenuti dall’applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione. Successivamente si procederà all’approvazione di specifici Disciplinari.

Comuni rientranti nel territorio di riferimento del “Marchio Qualità Partenio”

L’“area Parco” è costituita dalla sommatoria delle superfici totali dei Comuni irpini, sanniti, napoletani e casertani il cui territorio ricade totalmente o parzialmente all’interno del Parco Regionale del Partenio nonché dalle aree contigue previste dal Piano dell’Ente Parco

Essi sono:

1. Arienzo (Ce)

2. San Felice a Cancello (Ce)

3. Arpaia (Bn)

4. Forchia (Bn)

5. Pannarano (Bn)

6. Paolisi (Bn)

7. Roccarainola (Na)

8. Avella (Av)

9. Baiano (Av)

10. Cervinara (Av)

11. Mercogliano (Av)

12. Monteforte Irpino (Av)

13. Mugnano del Cardinale (Av)

14. Ospedaletto d’Alpinolo (Av)

15. Pietrastornina (Av)

16. Quadrelle (Av)

17. Rotondi (Av)

18. San Martino Valle Caudina (Av)

19. Sant’Angelo a Scala (Av)

20. Sirignano (Av)

21. Sperone (Av)

22. Summonte (Av)

In ogni caso la Commissione valuterà le specifiche richieste presentare da aziende produttrici di “eccellenze” che ricadono nei paesi limitrofi a quelli dell’area Parco.

Il presente marchio collettivo denominato “Qualità Partenio” è registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (Camera di Commercio di Avellino) e presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno – Marchi, disegni e modelli).

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Una Risposta »

  1. vivo a cervinara vorrei sapere se per una casa vacanza si puo richiedere il marchio “Qualità Partenio” eh in che consiste in particolare. cordialmente
    giovanni

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