Seconda categoria, si rigioca Città di Mercogliano – Real San Felice. Il giudice sportivo: “Evidente errore arbitrale, decisione affrettata e ingiustificata”
Pubblicato in data: 15/1/2016 alle ore:07:52 • Categoria: Sport, Calcio • Stampa ArticoloIn questo caso si potrebbe dire: “Giustizia è fatta”. Dopo settimane di accertamenti in riferimento alla gara sospesa lo scorso 20 gennaio al comunale di Monteforte tra il Città di Mercogliano e il Real San Felice il giudice sportivo ha ritenuto che la gara dovrà essere rigiocata. Già al momento stesso della decisione dell’arbitro questa appariva, come confermato dagli organi federali, “affrettata e ingiustificata”. Infatti la sospensione della gara è avvenuta tra lo stupore di tutte e due le squadre in quanto non vi erano elementi così gravi da poter giustificare tale provvedimento.
Questo il comunicato diramato dalla FIGC Campania nel pomeriggio di ieri:
GARA CITTA’ DI MERCOGLIANO – REAL SAN FELICE DEL 20/12/15
Il G.S.T., letto il referto arbitrale e sentito l’arbitro a chiarimenti, preliminarmente rileva l’assenza della forza pubblica nonostante la rituale richiesta. Rileva, altresì, che sin dai primi minuti di gioco la gara si svolgeva in un clima di continue proteste e discussioni animate tra i calciatori di entrambe le squadre. A nulla sono valsi i diversi provvedimenti disciplinari presi dall’arbitro. Anche il tentativo rivolto dall’arbitro ai due capitano di richiamare i calciatori della propria squadra all’ordine e ad un comportamento più corretto e tranquillo sortiva effetti positivi. Gli stessi comportamento delle rispettive panchine con collaboravano a placare gli animi. Non c’è stato, tuttavia, alcun gesto di violenza rivolto al direttore di gara. Le proteste e le discussioni animate si determinavano solo ed esclusivamente tra i calciatori delle due squadre. In questo clima r risultati vani i tentativi di riportare la gara sul binario di una tranquilla prosecuzione, l’arbitro ritenendo che non sussistevano più i presupposti per poter continuare e temendo per al sua incolumità, sospendeva definitivamente la predetta gara. Rilevato che tale drastica decisione dell’arbitro si appalesava come affrettata ed ingiustificata, in quanto si tratta di fatti ricorrenti in una partita di calcio, non sfociati in alcun gesto di violenza e, per tale ragione, non determinati alcun pericolo di incolumità personale, questo giudice Sportivo ritiene che l’arbitro sia incorso in evidente errore nell’adottare la decisione di sospendere la gara. Per tali motivi;
DELIBERA
Di disporre la ripetizione della gara, rimettendo gli atti al C.R. Campania per gli adempimenti di competenza. Per tali provvedimenti nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara.