Polo formativo di via Matteotti, il Consiglio di Stato dà definitivamente ragione al Comune
Pubblicato in data: 20/4/2016 alle ore:10:00 • Categoria: Attualità • Stampa ArticoloPolo Formativo di via Matteotti, il Consiglio di Stato pone definitivamente la parola fine al contenzioso tra il Consorzio Stabile «Infratech» e il Comune di Mercogliano. Con la sentenza numero 220/2016, relativa al ricorso numero di registro generale 3599 del 2015, dunque, l’organo giudiziario di secondo grado ha confermato la legittimità della procedura di gara del bando dell’ente per la valorizzazione di via Matteotti per un importo di circa 3 milioni di euro dei Fondi Por Campania Fesr 2007/2013. Ribadito quanto espresso dalla sentenza del Tribunale Amministartivo Regionale di Salerno con la sentenza n. 378/2015 che ha rigettato tutti i punti alla base del ricorso voluto da «Infratech», e dall’ordinanza n. 2396/2015 della V Sezione del Consiglio di Stato che di fatto ha già sbloccato l’avvio delle opere relative ai lavori di «Valorizzazione, riorganizzazione ed integrazione dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile economico e sociale» per la realizzazione di un nuovo centro formativo a Mercogliano. I lavori avviati la scorsa estate, comprendono, infatti, oltre alla realizzazione della struttura dedicata alla formazione, anche la riqualificazione delle aree verdi, interventi per la viabilità, l’installazione di sottoservizi nonché il rifacimento dei marciapiedi. Alla base della disputa a colpi di carte bollate tra l’ente comunale guidato dal sindaco Massimiliano Carullo e il Consorzio «Infratech» la contestazione, da parte di quest’ultimo, dei criteri di valutazione tecnica effettuati dalla commissione di gara in particolare riferimento alla richiesta di tecnologie e materiali innovativi e ad alcune presunte irregolarità della ditta vincitrice, la «Ati Base House» di Montemiletto, in relazione alla documentazione presentata. Contestazioni giudicate tutte inconsistenti in quanto, alla luce delle diverse argomentazioni esposte nella sentenza «l’appello deve essere respinto in quanto infondato, risultando irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure proposte contro l’atto di ammissione della seconda graduata. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza». Di qui la condanna dell’appellante al pagamento delle spese legali pari a 6mila euro.