Revocata in autotutela la gara di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
Pubblicato in data: 8/3/2017 alle ore:10:03 • Categoria: Comune • Stampa ArticoloRevocata in autotutela la gara di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Alla base della decisione da parte dell’ente la nota del Responsabile Unico del Procedimento, la 2530/2017 del 6 febbraio, di sospensione in autotutela della gara «con effetto immediato per esigenze di carattere tecnico consistenti nella necessità di verificare gli allegati al bando avendo riscontrato delle incongruenze e che – come si legge nella determina 56 del 7 marzo – ad un successivo e più accurato esame sono state rilevate incongruenze formali e sostanziali tra quanto previsto dal bando di gara e quanto riportato negli allegati allo stesso, tali da determinare un vizio nella procedura». Di qui la decisione di revocare la determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 469 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto «Indizione gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/03/2017-31/12/2020. Approvazione bando di gara e relativi allegati – Approvazione del disciplinare» e di non dare corso alla gara in quanto «i criteri di selezione risultano suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici».
Il Settore Finanziario dell’ente, guidato da Paolo Di Gaeta, sta così provvedendo ad una revisione del bando per la predisposizione di una nuova gara nel rispetto della convenzione approvata dall’Organo Consiliare. Tale revoca, intervenuta prima dell’aggiudicazione e dello svolgimento stesso della gara, non comporta alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, due le offerte giunte in busta chiusa a Palazzo di Città secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto si interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato. E’ nella potestà discrezionale dell’ente pubblico, infatti, poter disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o sconsigliata la prosecuzione della gara.
FdL