Ambito Sociale A02, ecco i requisiti di accesso al Reddito di Inclusione. Dello Russo: “Azione importante contro la povertà”
Pubblicato in data: 2/12/2017 alle ore:11:08 • Categoria: Politica • Stampa ArticoloIl D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione, di seguito “ReI”.
Le domande di accesso al ReI possono essere presentate, a decorrere dal 1° dicembre 2017, presso le sedi dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02.
Il Rei consiste nell’erogazione di un beneficio economico per massimo 18 mesi, prorogabile per altri 12 mesi decorsi 6 mesi dalla conclusione del primo periodo di fruizione.
Il beneficio economico viene caricato mensilmente sulla Carta ReI che consente l’effettuazione di pagamenti (nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard e negli uffici postali per il pagamento delle bollette elettriche e del gas) e il prelievo di contante.
L’ammontare mensile del beneficio economico varia da massimo € 187,50 nel caso di un solo componente fino a massimo € 485,40 nel caso di 5 o più componenti; la fruizione di altri trattamenti assistenziali e/o la percezione di redditi determina una riduzione dell’ammontare massimo erogabile oppure un non diritto al beneficio economico.
Il godimento del beneficio economico è condizionato alla sottoscrizione, da parte del nucleo familiare, di un progetto personalizzato con i servizi sociali professionali dell’Ambito A02, che prevede specifici impegni di attivazione e inclusione sociale e lavorativa per uscire dalla condizione di povertà; la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, così come il mancato rispetto degli impegni assunti con lo stesso, determina il decadimento dal beneficio economico del ReI. Nel caso in cui la situazione di povertà sia valutata come derivante esclusivamente dalla situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio, o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione, sottoscritto con il Centro per l’Impiego.
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizione di povertà che, al momento della presentazione della domanda e per l’intera durata di erogazione del ReI, siano in possesso dei seguenti REQUISITI:
- A) Requisiti di RESIDENZA e SOGGIORNO. Il richiedente del ReI deve essere: 1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
- B) Requisiti FAMILIARI. Il nucleo familiare, come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
1) presenza di un componente di età minore di anni 18;
2) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
3) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata, con parto previsto entro massimo quattro mesi;
4) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente € 8.000 e 4.800). Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
- C) Requisiti ECONOMICI. Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 6.000,00 (seimila/00);
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad € 3.000,00 (tremila/00);
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00);
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di € 6.000,00 (seimila/00), accresciuta di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00);
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra i differenti indicatori ISEE Minori.
- D) ULTERIORI requisiti.
1) Nessun componente del nucleo familiare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) Nessun componente del nucleo familiare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
I beneficiari del SIA che hanno concluso la misura al 31 ottobre 2017 possono, in presenza dei requisiti, presentare domanda di accesso al ReI che sarà erogato per un periodo iniziale di 18 mesi ai quali si sottraggono i 12 mesi di godimento del SIA.
I beneficiari del SIA che hanno presentato la domanda entro il 31 ottobre 2017 e non hanno ancora concluso la misura continueranno a godere del SIA fino al raggiungimento dei 12 mesi. Gli stessi possono, in presenza dei requisiti, richiedere la trasformazione del SIA in ReI o presentare domanda di accesso al ReI che sarà erogato per un periodo iniziale di 18 mesi ai quali si sottraggono i mesi di godimento del SIA.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’INPS www.inps.it oppure rivolgersi al Comune di residenza e allo sportello dei servizi sociali professionali dell’Ambito A02 presente presso ogni Comune di Ambito.
Il Presidente d’Ambito A02
(Avv. Giacomo Dello Russo)
CComunrdell’AmComune dell’Ambito.